BARLEY ARTS SPERIMENTA IL ‘VERO’ BIGLIETTO NOMINALE PER I CONCERTI
Quando ha annunciato il concerto italiano di Queen + Adam Lambert in programma venerdì 10 novembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) Barley Arts ha lanciato per la prima volta il ‘vero’ biglietto nominale come misura di prevenzione contro il fenomeno del bagarinaggio online, il tanto odiato (dagli amanti della musica live) secondary ticketing.
In cosa consiste il biglietto nominale: ogni tagliando avrà riportato il nome di ogni singolo spettatore (quindi dell’effettivo fruitore del concerto) e non quello dell’acquirente, come invece accade per Modena Park, il concerto che Vasco Rossi terrà a Imola il prossimo 1 luglio per festeggiare i 40 anni di carriera.
Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per transazione e i dettagli sulla possibilità di un cambio di nominativo saranno comunicati in seguito. In ogni caso sarà possibile effettuare un solo cambio.
Oggi, a una settimana esatta dall’apertura delle vendite su Ticketone, gli organizzatori hanno fatto sapere che solo poche decine di biglietti vengono
pubblicizzate in maniera arbitraria e fasulla sui canali di secondary ticketing
Non vogliamo cantare vittoria troppo presto, ma si tratta comunque di un esperimento interessante quello messo in campo da Barley, storicamente unico booking schierato in prima linea contro il secondary ticketing.
Si era già parlato in passato di biglietto nominale, soprattutto in occasione dei sold out clamorosi in prevendita dei grossi eventi, ma gli organizzatori dei concerti hanno sempre addotto problematiche di varia natura, sia tecnico-pratiche (controlli, sicurezza, cambio del nominativo) che relative alla privacy, per cui l’esperimento non era stato mai tentato prima.
Ora, in occasione di un concerto così importante, in un palazzetto – quindi parliamo di migliaia di persone da gestire -, staremo volentieri a vedere come andrà a finire. Anche se, parallelamente, chi di dovere dovrebbe muoversi per rendere illegale la rivendita di un biglietto a prezzo maggiorato rispetto a quello imposto dal promoter.
In occasione della supermulta di 1,7 milioni di euro dell’Antitrust a Ticketone e ad altri quattro operatori del mercato secondario (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) in relazione alla vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia negli ultimi anni non è stato infatti centrato il punto:
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto i suddetti professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo (via comunicato stampa Antitrust)
L’istruttoria su Ticketone infatti era stata aperta, su segnalazione dei consumatori, di Unione Nazionale Consumatori e Altroconsumo, per:
verificare se il professionista avesse agito con la diligenza propria del suo ruolo di esclusivista per le vendite on line e degli specifici obblighi contrattuali ad esso collegati
Quindi ecco il problema per cui è stata comminata la sanzione:
[…] Sebbene fisiologicamente negli hot events, la richiesta di biglietti superi l’offerta e malgrado limitate quantità di biglietti risultino confluite direttamente sul mercato secondario a seguito di vendite da parte di un promoter ad un operatore di secondary ticketing – il segnalato rapido esaurirsi dei biglietti on line relativi ai più importanti eventi di spettacolo che si tengono in Italia e la loro presenza in quantità non marginali sul mercato secondario è dipeso anche dalle concrete procedure adottate da Ticketone per la vendita dei biglietti tramite i canali da esso gestiti. Da questo punto di vista è risultato, infatti, che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente ad predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. Le accertate omissioni comportamentali sono state ritenute non conformi a quanto ragionevolmente esigibile dal professionista in base ai principi di correttezza e buona fede. L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro (via comunicato stampa Antitrust)
Altre quattro istruttorie avevano riguardato invece gli operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo Ticketbis, e Mywayticket) a cui è stato contestato, semplificando, un problema di informazione:
Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario (via comunicato stampa Antitrust)
Quindi il problema era soltanto la poca chiarezza, e non che i biglietti venivano venduti a prezzo maggiorato. Capite bene allora che c’è un altro, enorme, problema da risolvere.
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